DURATA ATP

La Circolare del Ministero dei Trasporti n. 18911 del 02/08/2018, che ha abrogato le circolari precedenti allineando la normativa nazionale al contesto internazionale, disciplina le modalità di rinnovo dell’attestato ATP da parte degli “Esperti ATP”nominati dal Ministero dei Trasporti.

 

La circolare stabilisce che:

– per carrozzerie isotermiche / frigorifere / refrigeranti normali [IN, FNA(X), FND(X), RNA(X), RND(X)], dopo il rilascio della prima attestazione con validità di sei anni, sono possibili da parte di un Esperto ATP tre verifiche, con validità triennale, fino al compimento del quindicesimo anno

– per carrozzerie isotermiche / frigorifere / refrigeranti rinforzate [IR, FRA(X), FRB(X), FRC(X), FRD(X), FRE(X), FRF(X), RRA(X), RRB(X), RRC(X), RRD(X)], dopo il rilascio della prima attestazione con validità di sei anni, sono possibili da parte di un Esperto ATP due verifiche, con validità triennale, fino al compimento del dodicesimo anno di età, con la possibilità di una terza verifica, con validità triennale, fino al quindicesimo anno, qualora il proprietario autorizzi il declassamento delle carrozzerie isotermiche / frigorifere / refrigeranti da rinforzate a normali.



L’esperto Atp può procedere al rinnovo di attestati ATP scaduti da non oltre 6 mesi mantenendo invariata la scadenza.

Superato il quindicesimo anno di anzianità della carrozzeria, il rinnovo dell’attestato ATP potrà essere effettuato soltanto presso stazioni di prova autorizzate.